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Accesso civico

ACCESSO CIVICO


Il D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 riscrive l’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 e introduce un nuovo articolo, il 5-bis.

Sono previste due tipologie di accesso civico e precisamente:

1) la prima, disciplinata dal comma 1 dell’art. 5, che testualmente recita: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Si tratta del già vigente istituto dell’accesso civico, con relativa istanza da indirizzare al Responsabile della Trasparenza dell’Ente, quando dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione Trasparente” non risultano essere stati pubblicati.

Comporta il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che in base al D. Lgs. n. 33/2013 debba essere oggetto di pubblicazione. Se ne deduce agilmente che l’accesso civico è limitato ai soli dati, documenti e informazioni che vanno pubblicati.

2) la seconda, disciplinata dal comma 2, dell’art. 5 (novità), che testualmente recita “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”

L’accesso civico diviene più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma 1 perchè prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom Of Information Act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.

 

Procedimento

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'istanza può essere trasmessa:

- direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente (Terricciola, Via Roma n. 37);

- via fax al numero 0587655205;

- a mezzo posta all’indirizzo “Comune di Terricciola, Via Roma n. 37, 56030 Terricciola”

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)  protocollo.terricciola@cert.saga.it

 

Modello per la richiesta di accesso civico

 

N.B.: L’istanza è indirizzata al Responsabile della Trasparenza solo qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente sul sito nella sezione “amministrazione trasparente” (accesso civico di cui al comma 1).

Nel caso di accesso civico di cui al comma 2 (FOIA), l’istanza è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1) al Settore che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

2) al Responsabile del Settore Affari Generali (indicato nella sezione “Amministrazione trasparente”) solo qualora il cittadino non conosca il settore che detiene gli atti richiesti;

Nel caso 1) l’istanza è indirizzata per conoscenza al Responsabile del Settore Affari Generali e al Responsabile della Trasparenza.

 

LINEE GUIDA A.N.A.C.

 

             (ex art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/1990)

                             è IL SEGRETARIO COMUNALE

 

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